Con la sentenza in oggetto la Corte d’Appello di Brescia ha ribadito il principio, già riconosciuto dalla Corte di Cassazione, secondo cui nel caso di mancata comunicazione della delibera di esclusione al socio-lavoratore ex art. 2533 c.c., il termine per l’impugnazione non può decorre dalla produzione in giudizio della delibera stessa a opera della cooperativa resistente nell’ambito di diverso giudizio (nella specie del ricorso avverso il licenziamento).