Licenziamento per insubordinazione (giustificato motivo soggettivo)



Nella sentenza in oggetto il Giudice ha stabilito che nel licenziamento per insubordinazione, la valutazione non attiene alla sussistenza di un’inosservanza delle direttive e degli ordini impartiti dal datore di lavoro (ossia di una condizione che renderebbe la previsione contrattuale pleonastica rispetto al principio generale della risolubilità del contratto per inadempimento, cfr. Cass. lav., 3.3.92, n. 2573), né di un comportamento meramente ingiurioso del lavoratore (che, a determinate condizioni, senz’altro può costituire giusta causa di risoluzione del rapporto, ma che di per sé solo considerato non costituisce insubordinazione vera e propria), bensì alla verifica della sussistenza di un’aperta contestazione dei poteri datoriali tale da provocare la totale perdita di fiducia da parte del datore di lavoro.

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