Con la sentenza in oggetto la Corte d’Appello di Brescia ha confermato il recente ma consolidato principio secondo il quale non è decisivo “al fine di affermare l’esistenza dell’appalto, che il trasportatore esegua prestazioni ulteriori e diverse (ad es. servizi di riscossione del prezzo dei trasporti o di logistica vera e propria) rispetto a quelle propriamente di trasporto e accessorie (es. carico/scarico, custodia durante il trasporto), posto che l’elemento essenziale è dato dal fatto che il rapporto non deve esaurirsi in singole, occasionali, episodiche o sporadiche prestazioni di trasporto, ma deve consistere in una prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto, caratterizzandosi come un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni.