Mancato pagamento quote previdenza complementare da parte del datore di lavoro

Nell’ambito della sentenza in oggetto il Tribunale di Bergamo ha aderito all’orientamento secondo cui l’azione proposta dal lavoratore con richiesta di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle quote di TFR accantonate e non versate a favore di un fondo di previdenza complementare sul presupposto dell’inadempimento datoriale, è qualificabile o come domanda di condanna a favore di terzo, che si giustifica per l’interesse del lavoratore al versamento dei contributi di previdenza complementare e quindi delle quote accantonate di cui sia stato omesso il pagamento e che trova fondamento nel diritto soggettivo del lavoratore alla propria posizione pensionistica integrativa, e che resta tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione assicurativa, ovvero come azione surrogatoria, a fronte della comprovata inerzia del fondo di previdenza complementare, legittimato a richiedere il pagamento delle somme dal lavoratore conferite e rimasto inerte, che giustifica l’esperimento dell’azione del lavoratore, come sostituto processuale del Fondo, ex art. 81 c.p.c. e 2900 c.c..

Lascia un commento

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial