Illegittimità delle delibere di società cooperativa che riducono il trattamento retributivo e prescrizione dei crediti del socio-lavoratore

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Bergamo ha ribadito che le delibere emanate dall’assemblea della società cooperativa con le quali viene stabilita la decurtazione della retribuzione per i soci-lavoratori sono illegittime se la riduzione del trattamento retributivo non è operata a seguito della delibera della “crisi aziendale”, se non risulta l’apposizione di un termine finale alla riduzione del trattamento economico o se risultano generiche quanto all’entità della trattenuta. Le delibere non sono inoltre opponibili al socio-lavoratore se sono state emesse in data precedente alla sua assunzione. Per quanto attiene alla prescrizione, il Giudice condivide l’orientamento per il quale nel rapporto di lavoro soggetto all’applicazione dell’art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla riforma Fornero, non decorre la prescrizione in costanza di rapporto, in quanto l’attuale formulazione dell’art. 18 Stat. Lav. – che prevede la reintegrazione solo per alcune ipotesi di illegittimità del licenziamento mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria – determina quella la situazione di “metus” che esclude il decorso del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione quinquennale non opera per i crediti maturati per i 5 anni a ritroso calcolati dal luglio 2012.

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