Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Bergamo ha confermato il principio secondo cui l’art. 2112 c.c. è norma di carattere inderogabile e prevede la possibilità dell’eventuale liberazione dalla responsabilità solidale del solo cedente e non anche del cessionario, e solo con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c.. Risulta pertanto del tutto irrilevante, in relazione al credito vantato dal lavoratore nei confronti della società cessionaria per il pagamento del tfr maturato alle dipendenze della società cedente, che nell’ambito del contratto di affitto di ramo d’azienda le parti abbiano previsto l’impegno da parte della società concedente a “…manlevare e tenere indenne l’Affittuaria per tutte le pretese creditorie dei dipendenti trasferiti alle dipendenze dell’Affittuaria ed in particolare delle pretese relative al TFR, alle mensilità aggiuntive, ferie, permessi maturate fino alla Data dell’affitto”.
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