Illegittimo il trattamento retributivo previsto dal CCNL Multiservizi UNCI

Con la sentenza in oggetto la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo ribadendo che in base all’art. 3, co. 1, L. 142/2001 anche per i soci lavoratori di cooperative vale il criterio secondo cui per valutare la conformità del trattamento retributivo ai parametri previsti dall’art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro) occorre fare riferimento al CCNL applicabile alla categoria del settore di appartenenza oppure ad una categoria affine, sottolineando che il legislatore ha disciplinato l’ipotesi in cui vi siano più CCNL della medesima categoria astrattamente applicabili, stabilendo che in tal caso le società cooperative devono applicare trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. La Corte è quindi giunta alla conclusione che la retribuzione erogata alla lavoratrice sulla base del CCNL UNCI non potesse ritenersi sufficiente e proporzionata ai sensi dell’art. 36 Cost., giungendo ad una soluzione negativa sulla base di una serie di elementi quali: la rilevante entità delle differenze retributive rivendicate che induce a ritenere la previsione da parte del CCNL UNCI di una retribuzione tabellare sensibilmente inferiore a quella del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi stipulato da CGIL-CISLUIL; la mancata allegazione da parte della società di un qualche motivo volto a giustificare una simile disparità di trattamento; la mancata allegazione del fatto stesso che il trattamento economico complessivo riconosciuto alla lavoratrice non fosse inferiore a quello previsto dal CCNL Servizi Integrati e Multiservizi; la mancata allegazione che, comunque, la lavoratrice per effetto di previsioni regolamentari o dell’erogazione di premi o dividendi, aveva percepito in concreto un trattamento economico complessivo «non inferiore» a quello dettato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

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