Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Bergamo ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una collaboratrice domestica intimato durante il periodo di gravidanza, rammentando che l’art. 24 del CCNL Federcolf, riprendendo l’orientamento già espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 6199/1998, assicura alla lavoratrice il mantenimento del posto di lavoro per tutto il periodo di maternità obbligatoria, e dunque dal bimestre precedente la nascita al trimestre successivo.
In altre parole, ancorché non trovi applicazione la regola della nullità prevista in via generale per il lavoro subordinato, quanto al lavoro domestico può ritenersi che il divieto di licenziamento operi senz’altro dall’inizio della gravidanza (purché avvenuta in costanza del rapporto di lavoro) e per tutto il periodo coincidente con il divieto di adibizione al lavoro, ossia fino al trimestre successivo alla nascita dell’infante.